Badanti “assunte” da Cooperativa con Partiva Iva o co.co.co.: importante sentenza della Cassazione In evidenza

Set 06 2024

 

Il caso:

 

nella sentenza della Corte di Cassazione n° 35080/2022, l’oggetto della controversia sono state le sanzioni erogate dall’Ispettorato del Lavoro a una Cooperativa Sociale che assumeva badanti con contratti di lavoro autonomo e poi le inviava a lavorare presso le famiglie assistite, dietro compenso.

 

La Suprema Corte ha confermato le sanzioni sul presupposto che i rapporti di lavoro delle badanti erano da riqualificare come rapporti di lavoro subordinato e la Cooperativa, di fatto, svolgeva un’attività di somministrazione di lavoratori domestici. Attività che per legge, va ricordato, può essere svolta esclusivamente dalle Agenzie per il Lavoro munite di apposita autorizzazione.

 

Motivazioni e principi:

 

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che “la fattispecie di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici (…) addette alla cura di persone anziane o disabili è riconducibile al lavoro domestico (…) esercitato in regime di somministrazione (…), che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministra(trice) e lavoratrici somministrate”.

 

Per giungere a tali conclusioni, la Suprema Corte ha recepito le seguenti considerazioni dei giudici di merito:

 

1. già in base alla legge (e in particolare in base alla legge n. 339/1958che disciplina il lavoro domestico e al d. lgs. n. 276/2003 che disciplina le Agenzie per il Lavoro e l’autorizzazione alla somministrazione), il lavoro domestico non infermieristico (per esempio quello di Colf e Badanti) costituisce una forma tipica di lavoro subordinato, che può essere instaurato esclusivamente: i) mediante assunzione diretta da parte della famiglia; ii) mediante somministrazione da parte di Agenzia per il Lavoro autorizzata (che assume il lavoratore domestico con regolare contratto di lavoro subordinato somministrato);

 

2. la natura tipicamente subordinata del lavoro domestico, e in particolare dell’attività di “badantato”, si desume anche dalle sue caratteristiche intrinseche, trattandosi di prestazioni di lavoro di tipo manuale ed elementare, le cui modalità esecutive sono tipicamente indicate – come è stato accertato nel caso deciso dalla Suprema Corte - al momento dell’instaurazione del rapporto (continuità della prestazione nel tempo, obbligo di presenza in una determinata fascia oraria e retribuzione periodica fissa), senza che sia possibile ipotizzare una forma di autonoma organizzazione da parte del lavoratore domestico.

 

3. Il lavoro somministrato, anche chiamato lavoro interinale, è un caso particolaredi lavoro subordinato dato che il lavoratore presta la sua opera presso un privato utilizzatore e non presso l’agenzia che lo ha formalmente assunto. Si tratta quindi di una subordinazione atipica dove vi è un datore di lavoro formale (agenzia) e un datore di lavoro sostanziale (famiglia utilizzatrice).

 

Con questi tre principi è possibile chiarire ogni dubbio circa la subordinazione dei lavoratori domestici.

 

Infatti l’agenzia, in questo caso una Cooperativa Sociale (ma non fa differenza), che opera inviando lavoratori domestici non infermieristici a lavorare presso le famiglie o gli anziani, anche se sulla carta utilizza assunzioni con contratti di lavoro autonomo, svolge nei fatti una somministrazione di lavoratori domestici subordinati, in quanto vi è continuità della prestazione nel tempo, una paga stabile che è incompatibile con un lavoratore autonomo, e un obbligo di presenza presso la famiglia utilizzatrice in determinate fasce orarie e la famiglia utilizzatrice coordina e dirige il lavoratore impartendo le proprie direttive.

 

Considerazioni:

 

Spesso le contestazioni delle autorità, che vengono fatte alle agenzie di badanti che abusano dei contratti di lavoro autonomo, falliscono perché secondo i criteri classici non c’è subordinazione(in un’ottica bilaterale) tra lavoratore domestico e agenzia,e purtroppo viene completamente trascurato il fatto che i lavoratori prestano la loro opera presso le famiglie utilizzatrici e non presso l’agenzia o la cooperativa.

 

Invece, è proprio in quest’ottica trilaterale tra agenzia-lavoratore-famiglia che la subordinazione è palese, ed è proprio la fattispecie tipica del lavoro subordinato in somministrazione dove i rapporti tra agenzia-lavoratore e agenzia-famiglia vanno analizzati contestualmente e non separatamente.

 

Come si evince dalla sentenza, questo implica che le Agenzie che intermediano lavoratori domestici assumendoli con formule di tipo autonomo, quali partita iva o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che prevedono una prestazione continuativa con una paga prestabilita e vincolo di orari di lavoro, svolgono a tutti gli effetti somministrazione di lavoro domestico subordinato, che se svolta senza autorizzazione ministeriale prevede sanzioni da parte delle autorità competenti e riqualificazioni dei contratti stessi in forma subordinata.

 

In questo modo, la Corte di Cassazione di fatto ha confermato quanto la Vitassistance S.r.l. ha già da tempo sostenuto nei propri articoli, dove si informava il pubblico degli eventuali rischisulle assunzioni di badanti con partita iva e con contratti Co.Co.Co. e in generale sui rischi di affidarsi ad agenzie di badanti non autorizzate alla somministrazione di personale.

 

Rischi che non riguardano solo le Agenzie o Cooperative che forniscono le badanti con le suddette modalità, ma riguardano anche le famiglie clienti, le quali, in caso di riqualificazione dei rapporti di lavoro delle badanti (da autonomo a subordinato), sarebbero responsabili, insieme e al pari delle Agenzie e delle Cooperative, delle differenze retributive e di contribuzione previdenziale che potrebbero essere rivendicate dai lavoratori interessati.

 

Autore: Axel Greco - Articolo protetto da Copyright ©

 

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