Esenzione bollo auto disabili: ecco il modulo, come richiederla e a chi presentare la domanda

Apr 30 2019

Le persone con disabilità hanno diritto all’esenzione del bollo auto sia quando questa è intestata a loro sia quando è intestata al familiare di cui risultano fiscalmente a carico. Qui vediamo in cosa consiste questa agevolazione, quali requisiti, come e a chi inviare il modulo per ottenere l’esenzione del bollo auto per disabili.



COS’E’ L’ESENZIONE DEL BOLLO AUTO - Il diritto all’esenzione del bollo auto fa parte di un insieme di agevolazioni fiscali che, per quanto riguarda il settore auto, comprendono anche l’iva agevolata al 4% sull’acquisto, la detrazione Irpef del 19%, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione e, appunto, l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Questa ultima agevolazione alleggerisce le persone disabili dal pagamento di una tassa (il bolo auto, appunto), al quale sono tenute tutte le persone proprietarie di un veicolo registrato nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico).



BENEFICIARI E INTESTATARI - Per poter richiedere l’esenzione dal pagamento del bollo auto, l’intestatario della macchina può essere sia la persona con disabilità, sia il familiare di cui è fiscalmente a carico. Ricordiamo che una persona è considerata fiscalmente a carico entro un reddito annuo di 2840,51 euro (non vanno conteggiate le provvidenze assistenziali come indennità, pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili). L’esenzione può essere concessa anche in caso di auto cointestata tra persona disabile e familiare di cui non sia fiscalmente a carico.  
A seconda del tipo di disabilità possono essere necessarie diverse documentazioni relative lo stato di disabilità o modifiche del veicolo. Lo vediamo qui:



a) Sordi, non vedenti e ipovedenti gravi (residuo visivo non superiore a 1/10)
- non è richiesto adattamento del veicolo
- certificazione attestante la cecità, parziale o assoluta o il sordomutismo, rilasciata da commissioni pubbliche deputate  



b) Disabili con handicap psichico o mentale (titolari di indennità di accompagnamento)
- non è richiesto adattamento del veicolo
- la persona disabile deve essere un invalido civile titolare di indennità di accompagnamento. Sono esclusi quindi i disabili titolari di indennità di frequenza. Iin taluni casi  unitamente al verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992);



c) Disabili con grave limitazione della capacità di deambulare
- non è richiesto adattamento del veicolo
- è richiesto il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992)



d) Disabili affetti da pluriamputazioni
-  non è richiesto adattamento del veicolo
-  è richiesto il riconoscimento dell’handicap con connotazione di gravità (articolo 3 comma 3 della Legge 104)



e) Disabili con ridotte o impedite capacità motorie
- è richiesto adattamento del veicolo



Solo per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie è necessario, per fruire dell’esenzione, che il mezzo sia adattato in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti della persona che la utilizza. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale e riportati nella patente di guida o nel foglio rosa.
L’esenzione spetta anche per i veicoli allestiti per il trasporto della persona disabile. In questo caso per poter contare sulle agevolazioni, devono essere opportunamente allestititi con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti e cioè:



1. pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
2. scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
3. braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
4. paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
5. sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
6. sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
7. portiera/e scorrevole/i.



ATTENZIONE – Nei verbali più recenti di invalidità, sordità, cecità civile e handicap possono essere già indicati anche i requisiti che danno diritto alle agevolazioni fiscali per i veicoli. Quando è presente la dicitura Persona con “ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449)” si ha diritto alle agevolazioni fiscali senza obbligo di adattamenti del veicolo. Questo è quanto previsto dal decreto legge 9 aprile 2012, n.5 (legge 4 aprile 2012, n. 35).



NON possono accedere all’agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto dei disabili) intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.



PER QUALI VEICOLI – L’esenzione spetta solo su un veicolo per volta.  È possibile ottenere nuovamente l’agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell’agevolazione, viene venduto o cancellato dal PRA.
Su auto nuove o usate con motore a benzina la cilindrata è fino a 2000 centimetri cubici, e fino a 2800 centimetri cubici quelle con motore diesel.



QUANDO PRESENTARE DOMANDA – Nelle Regioni convenzionate con ACI, la domanda per l’esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento della Tassa Automobilistica. Il termine, tuttavia, non è perentorio, pertanto un eventuale ritardo nella presentazione della documentazione necessaria non fa perdere il diritto all’agevolazione.



Se ci è stata riconosciuta l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il primo anno e non abbiamo sostituito la macchina, non è necessario ripresentare domanda, poiché l’agevolazione è valida anche per gli anni successivi, senza bisogno di rispedire tutta la documentazione.



A CHI SI PRESENTA DOMANDA – La domanda di esenzione del bollo auto disabili va fatta agli uffici collegati al Ministero delle finanze, allegando la documentazione richiesta.



Per le Regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell’ACI oppure presso le Delegazioni dell’Automobile Club. Dove non presente, la domanda va presentata all’ufficio tributi della propria regione o all’Agenzia delle Entrate.



QUALI DOCUMENTI PRESENTARE – Per ottenere l’esenzione occorre produrre la seguente documentazione:



Domanda di esenzione sottoscritta e datata dall’intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli eventuali adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo
Copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica, attestante la patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie (Commissione medica art.3della Legge 104/92, commissione medica pubblica invalidi civili, invalidi sul lavoro, invalidi di guerra).
Copia della patente di guida speciale se l’intestatario è il guidatore (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
• Atto, anche in copia, attestante che la persona disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell’atto, ove necessario.

 

FONTE: https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/esenzione-bollo-auto-disabili-ecco-il-modulo-come-richiederla-e-scadenza

 

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